Art. 13.

      1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque effettua l'analisi dei materiali gemmologici in commercio, rilasciando le relative certificazioni, non essendo iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

          b) chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro;

 

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          c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

      2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.